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Funzione Medico Competente ed Attività di sorveglianza sanitaria del personale


Il Servizio assicura l'analisi, la valutazione e la gestione dei fattori di rischio legati all'impiego delle radiazioni ionizzanti in campo medico (ove presenti) nei confronti del personale e dell'ambiente. Si occupa in generale del rischio da agenti fisici da radiazioni ionizzanti, dei conseguenti obblighi individuati a carico del Datore di Lavoro dalla normativa vigente (DL 230/1995 e s.m.i. e DL 81/2008 e s.m.i.), compresa l'organizzazione e Io svolgimento delle attività connesse con la sorveglianza fisica della radioprotezione.


Nel caso di copresenza di più medici competenti, il Direttore Generale può individuare, con atto formale, il Coordinatore dei Medici Competenti.


Il Medico Competente coordinatore collabora con la Direzione Sanitaria all'ottimizzazione dei protocolli di indagine per l'esecuzione degli accertamenti chimico clinici a carico dei lavoratori, alla definizione dei criteri di idoneità delle diverse figure professionali alle specifiche mansioni e al reinserimento lavorativo dei lavoratori inidonei alla mansione attribuita o disabili o, comunque, con ridotta capacità lavorativa.


Promuovono e facilitano l'emersione delle malattie professionali anche attraverso la collaborazione con i Medici competenti e con i Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendali.


L'attività di sorveglianza sanitaria del personale che lavora negli Enti interessati è formata dagli articoli 41 e 42 del D. Lgs. 81/2008 ed è effettuata dai Medici Competenti appositamente incaricati dal Direttore Generale.


E’ presente la funzione di Medico autorizzato (ex lege 101…) che assicura l'analisi, la valutazione e la gestione dei fattori di rischio legati all'impiego delle radiazioni ionizzanti in campo medico (ove presenti) nei confronti del personale e dell'ambiente. Si occupa in generale del rischio da agenti fisici da radiazioni ionizzanti, dei conseguenti obblighi individuati a carico del Datore di Lavoro dalla normativa vigente (DL 230/1995 e s.m.i. e DL 81/2008 e s.m.i.), compresa l'organizzazione e Io svolgimento delle attività connesse con la sorveglianza fisica della radioprotezione
 

Funzione Trasparenza ed Anticorruzione (RPCT)


I compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ASST Bergamo Ovest sono declinati nella Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 recante “Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)” e nel PNA 2019.

In particolare, il RPCT:

  • Predispone – in via esclusiva – e verifica l’efficace attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con particolare riguardo alla misura della rotazione del personale negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è elevato il rischio di corruzione.;
  • Coordina il processo di gestione del rischio corruttivo, specificando nel PTPCT i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio interno (Organo di indirizzo politico amministrativo, Strutture di audit interno, NVP, dirigenti, dipendenti, Responsabile della protezione dati (DPO), Strutture con dati – es. ufficio legale, controllo di gestione, ecc.);
  • Svolge stabilmente, ai sensi del D.LGS.n. 33/2013 un’attività di controllo sull’adempimento, da parte della amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al NVP, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
  • Svolge i compiti attribuitigli dal citato d.lgs. n. 33/2013 sull’esercizio dell’accesso civico semplice e generalizzato;
  • Svolge all’interno dell’ASST un ruolo di garanzia sul rispetto del d.lgs. n. 39/2013, tanto attraverso l’elaborazione delle disposizioni del piano di prevenzione della corruzione,quanto attraverso l’esercizio del potere sanzionatorio attribuitogli per legge, secondo le indicazioni della delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante “Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi”, segnalando eventuali violazioni ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 97/2016, all’organo di indirizzo, all’organismo indipendente di valutazione e agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare;
  • Cura, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 62/2013 la diffusione della conoscenza del codice di comportamento dell’Amministrazione, effettuando il monitoraggio annuale sulla sua attuazione provvedendo a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all’ANAC i risultati del monitoraggio;
  • Assicura che sia individuato il soggetto Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.) preposto all’iscrizione dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A);
  • Ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, riceve, prende in carico e pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni del dipendente;
  • Pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno o comunque nei tempi indicati da ANAC sul sito web dell’Amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta.

 

Funzione Internal Auditing – Sistema controlli interni


La funzione di Internal Auditing (IA) – Sistema controlli interni è allocata nella Direzione Generale al fine di assicurare autonomia, indipendenza di giudizio e obiettività delle rilevazioni, nonché in ragione del ruolo del Direttore Generale di guida e governo al conseguimento di obiettivi.


Viene confermata la necessità di attuare una netta segregazione delle funzioni con conseguente esclusione della sovrapposizione dell'incarico di RIA con Io svolgimento di attività di controllo di primo livello e, in generale, con incarichi di tipo gestionale.


Con riferimento inoltre alla compatibilità dell'incarico del RIA con quelli trasversali e affini, ovvero gli incarichi dell’Anticorruzione, dell'Area Legale (Affari generali) (con l'esclusione espressa del contenzioso), della Qualità, del Controllo di Gestione, del Risk Management e del Data Protection Officer, si raccomanda di procedere ad una oculata modulazione dell'incarico del RIA, al fine di assicurare che l'attività del RIA non assuma un carattere residuale ed ancillare rispetto ad altre attività prevalenti, con inevitabili conseguenze rispetto all'efficacia della funzione stessa.


Si ritiene “elettivo” il conferimento di un incarico esclusivo, resta salva la possibilità di cumulo di “alcune” tra le funzioni ritenute affini, a condizione che il RIA disponga comunque di una dotazione specifica di risorse interamente dedite all'attività di IA ed appositamente formate, adeguata a garantire l'assolvimento dei propri compiti.

Nella garanzia di raccordo e monitoraggio delle funzioni di controllo messe in atto dagli Enti si colloca l'attività di O R A.C. - Organismo Regionale per le Attività di Controllo - che si esplicita nelle attività previste dalla legge istitutiva.


Al fine di rafforzare l'efficacia del sistema dei controlli, le aziende attribuiscono rilevanza, in sede di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, alla mancata attuazione dei piani di azione e delle misure correttive indicate dai RPCT, ai rilievi emersi sia in sede di audit che di controllo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali e agli atti di verifica interna o ispettiva.

Si elencano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali ambiti di controllo di cui si illustrano sommariamente i contenuti, rimandando in ogni caso alla disciplina generale attuativa e regolamentare:

Tali attività si integrano con quelle specificamente attribuite ai:

  •  Nuclei di Valutazione delle Performance;
  •  Collegi Tecnici;
  •  Responsabili della protezione dei dati.

 

 

Funzioni di culto


I pazienti ricoverati nelle ASST possono ricevere assistenza religiosa su richiesta (propria o dei parenti/caregiver) o durante il servizio di visita periodica da parte dei ministri di culto (ove previsto) possibilmente in luoghi diversi per cattolici e per altre religioni: la Direzione deve mettere a disposizione “idonei locali” per l'esercizio della libertà religiosa e per l'adempimento delle pratiche di culto.


Resta fermo quanto disposto, per la religione Cattolica, dall’art. 11 della legge n. 121 del 1985, per le confessioni diverse dalla Cattolica il servizio è riconosciuto nelle intese stipulate con lo Stato ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Costituzione italiana.


Per quelle confessioni che, invece, non hanno stipulato intesa con lo Stato, la “base giuridica” del servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie è ancora da rintracciarsi nel r.d. n. 289 del 1930 (Norme per l’attuazione della L. 24 giugno 1929 n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), il cui art. 5 statuisce che i “ministri dei culti ammessi” possono essere autorizzati, su richiesta, a “prestare l’assistenza religiosa ai ricoverati che la richiedano”, mediante un’autorizzazione della direzione amministrativa sentita la DMP che deve indicare, altresì, “le modalità o le cautele con cui l’assistenza deve essere prestata”.


Il ministro di culto o il rappresentante della comunità religiosa assicura un'assistenza morale su base volontaria e chi garantisce il servizio deve essere chiaramente identificabile; l'accesso alle UO viene autorizzato dal Direttore Generale ed effettuato nel rispetto delle regole stabilite dalla Direzione Medica Ospedaliera e dall'Unità Operativa dove il paziente è ricoverato.

Orari Santa Messa

 


 

 

 

Funzione Responsabilità della protezione dei dati (DPO)


Ai sensi di quanto previsto dal nuovo regolamento europeo (GDPR) la Direzione dell’Ente individua il Responsabile per la Protezione dei Dati (R.P.D.) o Data Protection Officer (D.P 0), che ha il compito di supervisionare ed agevolare l'osservanza della disciplina sulla protezione dei dati personali e che deve acquisire e mantenere una competenza adeguata in materia e disporre delle necessarie risorse per lo svolgimento della propria attività, al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei dati.
 

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